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D. 25/07/2003 n. 26

5. Le regioni e le province autonome, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano, con il concorso delle parti economiche e sociali, a monitorare congiuntamente il processo di attuazione della regionalizzazione e dei criteri di selettività, valutandone assieme l'efficacia e gli eventuali correttivi. In particolare, le suddette parti, avvalendosi della necessaria assistenza tecnica ed utilizzando allo scopo le risorse destinate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con la propria delibera n. 17/2003, promuoveranno una seconda relazione valutativa sull'efficacia complessiva dei patti territoriali da presentare a questo Comitato entro la fine del 2004. A tal fine sarà costituito un apposito Comitato di coordinamento che opererà in linea con l'esperienza maturata in occasione della prima ricerca valutativa sull'efficacia dei patti territoriali oggetto di esame, da parte di questo Comitato, nella seduta del 14 marzo 2003.

6. La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ma che non sono stati ancora approvati, sempre che risultino ancora in essere sulla base di una valutazione condivisa con le regioni interessate, è assicurata come segue:

- nella misura massima di 94,121 milioni di euro, originariamente destinata al finanziamento delle infrastrutture degli stessi patti territoriali, di cui alla propria delibera CIPE n. 138/2000 e sue successive modificazioni, con conseguente variazione delle finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;

- nella misura massima di 239 milioni di euro, a carico delle risorse derivanti dai provvedimenti di definanziamento dei patti da parte delle regioni interessate, integrabili dal Ministero delle attività produttive, per le re- La copertura finanziaria delle infrastrutture dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999, dei patti agricoli, nonchè degli undici patti di cui al capoverso precedente, in coerenza con il metodo già adottato da alcune regioni e ove non si sia già provveduto in tal senso, sempre che gli interventi siano concordemente valutati ancora in essere, è posta a carico delle risorse assegnate a ogni regione interessata con la delibera CIPE n. 17/2003, allegato 3, nella misura massima di 397 milioni di euro. La relativa ripartizionesu base regionale di tale onere è riportata nella tabella di cui all'allegato 3 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante. A tale proposito, con l'atto di cui al precedente punto 1, le regioni e le province autonome assumono l'impegno alla copertura finanziaria delle infrastrutture che saranno espressamente individuate nell'atto stesso. Contratti di programma.

7. Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata ed all'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 15 aprile 2003, le modalità operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei relativi procedimenti amministrativi, sono le seguenti. Il Ministero delle attività produttive sottoscrive con le regioni apposito atto che prevede le procedure di acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell'ambito di una apposita conferenza di servizi. Nel caso di contratti di programma che prevedono iniziative nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, deve essere acquisito anche il parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in forma scritta ovvero nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura.

7.1. Domanda di accesso. La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attività produttive -Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni e alle province autonome interessate. Per l'attivazione delle fasi istruttorie, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti requisiti di ammissibilità:

-fattibilità tecnica ed economica del piano progettuale (business plan);

-valutazione del merito creditizio della proponente nonchè del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata da primario istituto bancario;

- presupposti di cantierabilità effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni. La domanda deve inoltre indicare: l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste; l'incremento occupazionale diretto.

7.2. Modalità e termini della fase istruttoria. I Fase: Il Ministero delle attività produttive, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delledomande ed entro 30 giorni dalla data della stessa presentazione, verifica la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti per il soggetto proponente e per il piano progettuale e ne dà comunicazione alle regioni, alle province autonome, alle eventuali amministrazioni centrali interessate e alla segreteria del CIPE. Ove gli interventi progettuali riguardino settori di intervento di competenza di altre amministrazioni centrali, il Ministero delle attività produttive acquisirà il loro parere scritto, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali. Qualora gli interventi proposti riguardino i regimi di aiuto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (aiuto N729/A/2000, come modificato dall'aiuto N30/2002, e aiuto N729/B/2000), il Ministero delle attività produttive comunicherà le domande ammissibili nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura, per l'acquisizione del parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali. II Fase: il Ministero delle attività produttive, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui alla I Fase, effettua l'istruttoria, accertando la validità tecnica ed economica del complessivo piano progettuale presentato, i requisiti essenziali di imprenditorialità del soggetto proponente e l'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti anche attraverso l'attestazione bancaria del merito creditizio. Le regioni e le province autonome interessate dal piano proposto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero delle attività produttive circa la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, esprimono, nelle forme che saranno indicate nell'atto di cui al precedente III Fase: in caso di positiva valutazione da parte del CIPE, il soggetto proponente, presenta al Ministero delle attività produttive, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della relativa deliberazione, pena la revoca del finanziamento, la documentazione relativa al progetto esecutivo di attuazione del piano approvato, comprensiva della relazione bancaria sul medesimo progetto esecutivo. Il Ministero delle attività produttive, entro 45 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo e sulla base della documentazione presentata, effettua l'istruttoria sugli investimenti verificando la sussistenza della effettiva cantierabilità e determinando le spese ammissibili, la loro articolazione temporale, gli eventuali elementi e condizioni contrattuali, l'ammontare delle agevolazioni concedibili e i relativi tempi di erogazione. Gli esiti dell'istruttoria vengono comunicati al soggetto proponente unitamente, nel caso di esito positivo, allo schema di contratto, con l'assegnazione di un termine per la sua sottoscrizione, il Ministero delle attività produttive provvede alla notifica al CIPE ed alle regioni e alle province autonome interessate del contratto di programma stipulato. Ove la regione o la provincia autonoma interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere inseriti negli appositi accordi di programma quadro «Sviluppo locale» stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi e relativi all'infrastrutturazione, e alle attività di formazione e di porre in essere altre iniziative, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, che possano risultare utili a favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'iniziativa privata. All'uopo, il Ministero delle attività produttive si coordina con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'accordo di programma quadro verrà sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso del «Progetto pilota di localizzazione» di cui alla propria delibera n. 16/2003 richiamata in premessa, dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.

7.3. Nello spirito della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione dell'intervento pubblico per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, il Ministro delle attività produttive, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente deliberazione, provvede con proprio Decreto a fissare gli elementi e le modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata, nonchè quanto necessario per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi. Il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, può individuare, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa a questo Comitato.

8. Per le istanze di accesso alla contrattazione programmata presentate dopo la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di comunicazione, al soggetto proponente, del superamento della I fase di cui al precedente Punto 7.2.

9. Il Ministero delle attività produttive si impegna ad effettuare il monitoraggio completo dei contratti di programma in essere al fine di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti, proponendo, ove necessario, a questo Comitato la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. I soggetti che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, abbiano presentato istanza per l'accesso al contratto di programma e per la quale non sia intervenuto alcun atto formale di accoglimento o di reiezione, debbono presentare al Ministero delle attività produttive conferma della validità dell'ipotesi progettuale avanzata. Detta conferma deve essere corredata, a pena di decadenza dell'istanza medesima, degli elementi essenziali di cui alla presente deliberazione prodotti secondo le modalità stabilite dal sopraccitato Decreto del Ministro delle attività produttive e dovrà pervenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo Decreto. Per le parti non modificate dalla presente delibera resta in vigore la disciplina di cui alla delibera di questo Comitato del 25 febbraio 1994, richiamata in premessa.

Roma, 25 luglio 2003 Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Allegato 1 Schema generalizzato di convenzione per l'attuazione della regionalizzazione dei patti territoriali La convenzione, da stipularsi tra il Ministero delle attività produttive e le singole regioni o province autonome, dovrà regolamentare i rapporti tra le parti sia nel caso che la regione o provincia autonoma assuma direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive (MAP) sia nel caso in cui il Ministero continui ad esercitare la gestione per conto della regione o provincia autonoma. Fermo restando che particolari aspetti potranno essere trattati in corso di stipula con la singola regione o provincia autonoma, la convenzione dovrà in ogni caso riguardare i seguenti punti: Gestione diretta da parte della Regione Gestione in “Service” da parte del Ministero Regolamentazione dell’entrata in vigore. Regolamentazione della durata e delle facoltà di revoca della gestione in “Service” da parte della Regione o della Provincia autonoma. Regolamentazione delle procedure di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa, con impegno del MAP a fornire assistenza al trasferimento. Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle informazioni relative alle attività svolte. Esplicita dichiarazione di subentro al Esplicita dichiarazione di manteni- MAP, da parte della singola Regione mento in capo al MAP di tutti i rapo Provincia autonoma, in tutti i rapporti giuridici in essere con soggetti porti giuridici in essere con soggetti terzi. terzi con identificazione e qualificazione degli stessi. Regolamentazione degli obblighi di completa ed esauriente informazione sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate ed in corso, da parte del MAP, relative ai Patti oggetto della Convenzione e degli altri rapporti giuridici in essere. Riparto regionale risorse per strumenti di sviluppo locale concertato fra cui Regolamentazione delle modalità di Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziaacquisizione del parere vincolante rie, con fissazione di un termine daldella Regione o della Provincia aula data di sottoscrizione della contonoma per l’autorizzazione alle rivenzione. modulazioni. Regolamentazione delle modalità di Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse di competrasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal tenza regionale (60%) derivanti dal definanziamento e delle modalità di definanziamento e delle modalità di definizione della destinazione di definizione della destinazione di quelle di competenza del MAP quelle di competenza del MAP (40%) (punto 3 della delibera), con (40%) (punto 3 della delibera), con fissazione di un termine dal verififissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di definanziacarsi delle condizioni di definanziamento previste dalla delibera, a semento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca aguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vidottati ai sensi della normativa vigente in materia. gente in materia. Individuazione degli eventuali regimi Individuazione degli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finandi aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 ziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera. della delibera. Regolamentazione delle modalità di Regolamentazione delle modalità di copertura dei Patti di cui al punto 6 copertura dei Patti di cui al punto 6 della delibera (solo per le Regioni della delibera (solo per le Regioni interessate). interessate). Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE di cui al punto 1 della delibera. Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE fornendone copia anche alla Regione. Impegno ad assicurare l’immissione dei dati, da parte dei soggetti responsabili, nel sistema di monitoraggio del MAP. Impegno da parte del MAP a consentire alla singola Regione o Provincia autonoma, l’accesso in rete al sistema di monitoraggio dello stesso Ministero per l’acquisizione dei dati immessi da parte dei soggetti responsabili dei Patti ricadenti nel territorio della stessa Regione o Provincia autonoma. patti territoriali (Legge n. 662/1996, Art. 2, comma 203, lettera D) Delibera CIPE 16/03: Totale 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005 Regioni e Province autonome del Centro-Nord Regioni Valori %* Importi (milioni di €) Emilia Romagna 3,24 0,58 Lazio 18,66 3,36 Liguria 8,96 1,61 Lombardia 10,53 1,90 Piemonte 18,57 3,34 Toscana 14,45 2,60 Veneto 10,18 1,83 Valle d’Aosta 0,63 0,12 P.A. Trento 0,54 0,10 P.A. Bolzano 1,09 0,20 Friuli Venezia Giulia 3,07 0,55 Marche 4,45 0,80 Umbria 5,63 1,01 Totale 100,00 18,00 * Valori percentuali concordati in sede di conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03. Regioni Valori %** Importi (milioni di €) Abruzzo 4,31 4,40 Basilicata 4,45 4,54 Calabria 12,33 12,57 Campania 23,92 24,40 Molise 2,59 2,64 Puglia 16,40 16,73 Sardegna 12,00 12,24 Sicilia 24,00 24,48 Totale 100,00 102,00 ** Valori percentuali concordati in sede di conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 142/99, 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03. Allegato 3 Distribuzione su base regionale degli oneri per interventi infrastrutturali dei patti territoriali Valore degli interventi infrastrutturali Regione Basilicata 34.596 Calabria 28.901 Campania Liguria Marche 81.403 6.014 4.627 Molise 9.172 Piemonte 1.960 Sardegna Sicilia 55.397 164.771 Umbria 6.288 Veneto 3.871 Totale 397.000

 

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